Art. 6.
(Modifiche all'articolo 47 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

          b) al quinto comma, le parole: «notificato il ricorso o» sono soppresse.